INCONTRI AL MIUR | PERIODO DI FORMAZIONE E ANNO DI PROVA PER IL PERSONALE NEO ASSUNTO IN RUOLO

04 NOVEMBRE 2015

Per la Uil, per i passaggi di ruolo, i docenti non devono frequentare il corso di formazione ma il solo anno di prova

INCONTRI AL MIUR | PERIODO DI FORMAZIONE E ANNO DI PROVA PER IL PERSONALE NEO ASSUNTO IN RUOLO

Periodo di formazione e anno di prova per il personale neo assunto in ruolo:  questo l’ordine del giorno della riunione che si è svolta nel pomeriggio al Miur,  nel corso della quale è stata illustrata una bozza di circolare che sostanzialmente ricalca i contenuti del D.M. 850/15.

La bozza di circolare, nello specifico, prevede che il personale neo immesso in ruolo debba frequentare il periodo di formazione in servizio e il superamento del periodo di prova, che è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno 180 gg.

La circolare recepisce inoltre le indicazioni della Legge 107 che prevede che, dei 180 giorni utili al superamento del periodo di prova, 120 debbano essere di effettiva attività didattica.

La circolare prevede inoltre che destinatari del periodo di formazione e di prova siano anche i docenti che abbiano ottenuto il passaggio di ruolo.

La Uil Scuola ha in primo luogo stigmatizzato il modo di procedere dell’amministrazione che, da un lato  sottopone all’attenzione dei sindacati la bozza di circolare, dall’altro ha già emanato da qualche giorno uno specifico decreto (n. 850 del 27 ottobre 2015) che fissa i criteri e modalità di partecipazione al periodo formazione e di prova.

Il personale destinatario di passaggio di ruolo – secondo la Uil Scuola –  non deve frequentare, come di fatto già accade, il corso di formazione ma il solo anno di prova.

La formazione riservata ai neo immessi in ruolo, infatti, non può essere confusa con il superamento dell’anno di prova: la prima è specifica ed è una formazione che riguarda la funzione docente al suo primo impatto con il ruolo rivestito. L’anno di prova valuta invece l’idoneità a svolgere l’insegnamento di competenza.

Nel caso dei neo immessi in ruolo le due fasi coincidono temporalmente nel medesimo anno scolastico.
Diverso è il caso dei passaggi di ruolo che devono prevedere solo il superamento dell’anno di prova per valutare l’idoneità ad insegnare un’altra disciplina. La formazione è stata già realizzata al momento dell’immissione nei ruoli. Rifarla risulta un inutile ripetizione ed un aggravio burocratico.

La Uil ha chiesto inoltre che i 180 giorni di servizio ed i 120 giorni di attività didattica siano considerati in funzione dell’orario di cattedra del singolo docente in prova.

Va riconosciuto – secondo la Uil Scuola – l’anno di formazione e di prova anche per il personale nominato in ruolo sul sostegno ma in servizio come supplente sulla disciplina nonché di chiarire il concetto di classe affine che è, per prassi consolidata,  considerata in funzione del possesso soggettivo dei titoli del docente e non funzione delle classi di concorso; non c’è mai stato un elenco di classi considerate affini.

L’Amministrazione ha accolto le osservazioni della UIL Scuola su alcuni aspetti riservandosi un approfondimento sulla richiesta relativa alla formazione dei docenti destinatari di passaggio di ruolo.
La circolare dovrebbe essere emanata nei prossimi giorni.

Nomine in ruolo fase C
Nel corso dell’incontro il Miur ha confermato che le operazioni di nomina in ruolo relative alla fase C verranno espletate tra le ore 16,00 del 10 novembre 2015 e le ore 15,59 del 20 novembre 2015.