Mobilità 2016/2017: Scheda di lettura UIL SCUOLA.

10 Aprile 2016

Mobilità 2016/2017: Scheda di lettura Uil Scuola.

 Quali sono le quattro fasi della mobilità?

Le quattro fasi, riferite al personale docente, sono:
FASE A
Trasferimenti e passaggi all’interno della provincia. Partecipano tutti i docenti compresi i titolari
sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero e coloro che hanno diritto al rientro entro
l’ottennio. In questa fase otterranno la sede definitiva i neo immessi in ruolo delle fasi 0 e A. La
titolarità è per tutti su scuola.
FASE B
Trasferimenti e passaggi interprovinciali in deroga al vincolo triennale degli assunti entro il
2014/15. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto,
otterranno una titolarità su sede scolastica. Altrimenti, saranno assegnati ad un ambito.
In questa fase otterranno la sede definitiva, in un ambito della provincia in cui hanno ottenuto
quella provvisoria, i neo immessi in ruolo delle fasi B e C provenienti dal Concorso 82/2012.
FASE C
Partecipa a questa fase il personale docente immesso in ruolo nelle fasi B e C da Graduatorie ad
Esaurimento.
I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche
provinciali. La titolarità sarà su ambito.
FASE D
Trasferimenti interprovinciali in deroga al vincolo triennale dei docenti assunti nelle fasi 0 e A
(GAE/Concorso) e B e C da Concorso 82/2012. La titolarità sarà su ambito.
Entro quando devono essere presentate le domande?
Docenti – Prima fase
FASE A  Termine iniziale 11/4 ‐ termine ultimo 23/4 per tutti i gradi e gli ordini di scuola.
Docenti  ‐ Seconda fase
FASI B, C e D  Termine iniziale 9/5 ‐ termine ultimo 30/5 per tutti i gradi e gli ordini di scuola.
Nota bene: I docenti che intendano avvalersi della prima precedenza prevista dall’art. 13 del  CCNI  (personale non vedente ed emodializzato) presentano la propria domanda di  trasferimento nei termini e con la modulistica della fase A indipendentemente dalla fase di  partecipazione al movimento.
Personale educativo  Termine iniziale 11/4 ‐ termine ultimo 25/4.
Personale ATA  Termine iniziale 26/4 ‐ termine ultimo 16/5.
Come si presentano le domande?
Il personale docente, ed A.T.A. deve inviare le domande di trasferimento e di passaggio,  corredate dalla relativa documentazione, all’Ufficio scolastico Regionale – Ufficio  territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità o di assunzione e presentarle al dirigente scolastico dell’istituto o dell’ufficio presso cui presta servizio esclusivamente  attraverso il portale ISTANZE ON LINE del sito del MIUR.   Il personale educativo invierà le domande in forma cartacea attraverso gli allegati contenuti  nell’Ordinanza.
Quando saranno pubblicati i trasferimenti?
a) personale docente
FASE A

  • scuola dell’infanzia: 13/5
  • scuola primaria: 26/5
  • scuola secondaria di I grado: 9/6
  • scuola secondaria di II grado: 24/6
  FASI B, C e D

  • scuola dell’infanzia: 18/7
  • scuola primaria: 18/7
  • scuola secondaria di I grado: 28/7
  • scuola secondaria di II grado: 9/8

b) personale educativo: 30 giugno

c) personale A.T.A.: 22/7
FASE A

Chi partecipa

I docenti assunti entro il ‘14/15 – compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero, coloro che hanno diritto al rientro entro l’ottennio – che potranno fare domanda di mobilità su scuola, nel limite degli ambiti della provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE. Rientra in tale fase anche il personale docente che abbia perso la titolarità della sede ai sensi dell’articolo 36 del CCNL, avendo compiuto tre anni di servizio in qualità di supplente, al fine di ottenere la sede di titolarità.

La titolarità è su scuola.

Tale personale:

  1. partecipa alla mobilità a domanda per acquisire la titolarità in una scuola degli ambiti della provincia di attuale titolarità.
  2. può produrre domanda di trasferimento tra province diverse in deroga al vincolo
  3. triennale.
  4. se rimane nell’attuale scuola senza produrre domanda di trasferimento (o la produce e non ottiene il movimento) non perde la titolarità nell’attuale scuola.

La FASE A riguarderà anche i docenti assunti nell’ a.s, ‘15/16 da fase Zero ed A del piano assunzionale 15/16 i quali otterranno la sede definitiva, in una scuola degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria, secondo le procedure di cui al Testo Unico. A tal riguardo si procederà all’accantonamento dei posti occorrente a far sì che tutti i docenti in questione possano ottenere una sede definitiva in una scuola degli ambiti della provincia. La titolarità è su scuola.

Tale personale:

  1. partecipa alla mobilità per acquisire la titolarità definitiva in una scuola degli ambiti della provincia di attuale immissione in ruolo.
  2. può produrre domanda di trasferimento tra province diverse in deroga al vincolo triennale (anche senza aver superato l’anno di prova).
  3. se non produrrà domanda provinciale si vedrà assegnata una sede d’ufficio all’interno della provincia di assunzione.
  4. parteciperà alla seconda sottofase della FASE A (Provinciale, subito dopo quella comunale).
FAQ
La presentazione della domanda per il personale docente è vincolata al  superamento dell’anno di prova?
No. Tutto il personale assunto in ruolo compreso il docente che ha avuta la sola nomina giuridica con differimento della presa di servizio, deve presentare domanda (a seconda della  fase di assunzione) per avere assegnata la sede definitiva.
Il docente attualmente titolare sulla DOS può richiedere conferma nella scuola di attuale utilizzo e successivamente produrre domanda di trasferimento?
Sì. Il docente, una volta esercitata l’opzione per assumere la titolarità nella scuola di attuale servizio, potrà anche partecipare alla mobilità a domanda, sia provinciale che interprovinciale,  con le stesse regole del personale già di ruolo.
È possibile richiedere prima il trasferimento provinciale e successivamente il trasferimento interprovinciale anche se i due movimenti appartengono a fasi  diverse?
Si. I docenti immessi in ruolo entro il 2014/15 o nelle fasi 0 e A, titolari di sede o di posto nella provincia, possono chiedere il trasferimento ad altre sedi della provincia e, successivamente,  partecipare alla mobilità per sedi di altre province.
Quante domande devono presentare?
Devono presentare due diverse domande secondo le modalità stabilite ordinanza ministeriale.
Tutti i docenti possono richiedere passaggio di cattedra o di ruolo? 
Possono chiedere passaggio di cattedra o di ruolo i docenti che, al momento della  presentazione della domanda, abbiano superato il periodo di prova.
Quali altri requisiti bisogna possedere?
Bisogna essere in possesso della specifica abilitazione per il passaggio al ruolo richiesto ovvero, per quanto riguarda i passaggi di cattedra, della specifica abilitazione alla classe di concorso  richiesta.
Per quanti gradi scuola e province è possibile richiedere il passaggio di ruolo?
Il passaggio di ruolo può essere richiesto per un solo grado di scuola (dell’infanzia, primaria, scuola secondaria di I grado, scuola secondaria di II grado) anche per più province. Nell’ambito del singolo ruolo, il passaggio può essere richiesto per più classi di concorso appartenenti allo  stesso ordine e grado di scuola.
I docenti che intendono richiedere contemporaneamente il trasferimento ed il  passaggio, quante domande devono presentare?
Debbono presentare per ciascuna delle fasi di riferimento una domanda per il trasferimento e tante domande quanti sono i passaggi richiesti. Le domande di passaggio di ruolo possono  essere presentate per un solo ruolo.
I docenti che chiedono contemporaneamente trasferimento e passaggio di  cattedra possono decidere a quale domanda dare precedenza?
I docenti devono precisare, nell’apposita sezione del modulo‐domanda di passaggio di cattedra,  a quale movimento intendono dare precedenza.
È possibile richiedere contemporaneamente trasferimento, passaggio di  cattedra e di ruolo?
È possibile. Il passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento e/o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposto.
Quante e quali preferenze è possibile indicare nelle domande della FASE A?
Le preferenze esprimibili sono in numero non superiore a 20 per le scuole dell’infanzia e  primarie ed a 15 per le scuole ed istituti di istruzione secondaria.
Le preferenze possono essere del seguente tipo:
-scuola
-circolo;
-distretto;
-comune;
-provincia;
– centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 (corsi per l’istruzione e la formazione dell’età  adulta).
Quali preferenze è possibile indicare nelle domande delle FASI B, C e D?
Possono essere espressi i codici sintetici di ambiti e province.  Inoltre possono essere espresse, le seguenti disponibilità:
‐ Istruzione degli adulti
‐ Sezioni ospedaliere
Quante preferenze è possibile indicare nelle domande della FASE B?
Per il personale assunto entro l’a.s. 14/15 è possibile esprimere la preferenza per le sedi comprese nel primo ambito indicato per i trasferimenti interprovinciali ed indicare inoltre sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e sino a 100 preferenze per le province.
Il personale immesso in ruolo da Concorso (fasi B e C) dovrà indicare in ordine di preferenza  tutti gli ambiti della provincia nella quale è stato immesso in ruolo.
Potrà indicare inoltre nella stessa domanda ma ai fini della fase D sino a 100 preferenze per gli  ambiti territoriali e sino a 100 preferenze per le province.
Quante preferenze è possibile indicare nelle domande delle FASI C e D?
Nella fase C e D le preferenze sono espresse solo per ambiti o per province:
Nella fase D è possibile esprimere sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e sino a 100  per le province.
Nella fase C bisognerà indicare tutti gli ambiti nazionali, utilizzando sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e, per i restanti, i codici sintetici delle province, all’interno delle quali l’ordine  degli ambiti seguirà la catena di viciniorità.
Successivamente ai termini di scadenza è possibile integrare o modificare le  domande già presentate?
Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento di passaggio non è più consentito integrare o modificare (anche per quanto riguarda l’ordine)  le preferenze già espresse, né la documentazione allegata.
È consentita la revoca delle domande di movimento presentate?
La richiesta di revoca sarà presa in considerazione soltanto se pervenuta non oltre il decimo giorno prima del termine ultimo, previsto per ciascuna categoria di personale (docente,  personale educativo, ATA), per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili. Le richieste inviate dopo tale data possono essere prese in considerazione solo per gravi motivi  validamente documentati.
È possibile revocare solo una delle domande nel caso si presentino più domande  di movimento?
L’aspirante deve dichiarare esplicitamente se intende revocare tutte le domande o alcune di  esse. In tale ultimo caso deve chiaramente indicare le domande per le quali chiede la revoca. In mancanza di tale precisazione la revoca si intende riferita a tutte le domande di movimento.