l MIM ha pubblicato il decreto n. 182 del 25 settembre 2025 sulle domande del personale scolastico, con decorrenza 1° settembre 2026.
Le domande potranno riguardare:
- cessazione per anzianità massima di servizio;
- dimissioni volontarie;
- permanenza in servizio al fine di maturare il minimo contributivo.
Il termine per la presentazione è il 21 ottobre 2025 per docenti e ata.
Fanno eccezione i dirigenti scolastici, che avranno tempo fino al 28 febbraio 2026.
Entro le scadenze suindicate è consentito ritirare eventuali richieste già presentate.
Nella richiesta gli interessati devono:
- esprimere l’opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time;
- dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei requisiti.
Trasformazione del contratto a part-time: richiesta entro il 21 ottobre
E’ possibile che chi non avendo raggiunto l’età per la pensione voglia ridurre l’orario di lavoro pur mantenendo il diritto al trattamento pensionistico deve fare domanda entro il 21 ottobre 2025 per passare dal tempo pieno al part-time.
Requisiti pensionistici: verifica a cura dell’INPS
L’INPS effettuerà il controllo dei requisiti pensionistici basandosi sui dati già presenti nel conto assicurativo degli interessati.
Istanze possibili
1. Pensione di vecchiaia ordinaria
Prevista dall’articolo 24, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 dello stesso anno.
- D’ufficio: 67 anni di età compiuti entro il 31 agosto 2026, con almeno 20 anni di contributi;
- A domanda: 67 anni di età compiuti entro il 31 dicembre 2026, sempre con 20 anni di contributi minimi.
2. Pensione di vecchiaia per lavori gravosi o usuranti
Riferimento normativo: articolo 1, commi da 147 a 153, della legge n. 205/2017.
- Età anagrafica: 66 anni e 7 mesi al 31 dicembre 2026;
- Contributi: almeno 30 anni di anzianità entro il 31 agosto 2026;
- Nota: non si applica il cumulo contributivo previsto dalla legge n. 228/2012.
3. Pensione anticipata ordinaria
Regolata dall’articolo 15 del decreto-legge n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019.
- Donne: 41 anni e 10 mesi di contributi entro il 31 dicembre 2026;
- Uomini: 42 anni e 10 mesi entro il 31 dicembre 2026.
4. Opzione donna
Requisiti al 31 dicembre 2021
(articolo 16, comma 1, D.L. n. 4/2019, modificato dalla legge n. 234/2021)
- Età: 58 anni;
- Contributi: 35 anni;
- Condizioni: nessuna ulteriore previsione.
Requisiti al 31 dicembre 2022
(articolo 16, comma 1-bis, D.L. n. 4/2019, modificato dalla legge n. 197/2022)
- Età: 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio fino a un massimo di due anni;
- Contributi: 35 anni;
- Condizioni:
a) assistenza a convivente con handicap grave da almeno sei mesi;
b) invalidità civile pari o superiore al 74%.
Requisiti al 31 dicembre 2023
(legge n. 213/2023)
- Età: invariata rispetto all’anno precedente (60 anni con eventuale riduzione per figli);
- Contributi: 35 anni;
- Condizioni: restano le stesse (assistenza o invalidità).
Requisiti al 31 dicembre 2024
(modifiche introdotte dalla legge n. 207/2024)
- Età: 61 anni, riducibile per figli;
- Contributi: 35 anni;
- Condizioni: come nelle annualità precedenti.
5. Quota 100 e Quota 102
Previste dall’articolo 14, comma 1, del D.L. n. 4/2019, modificato dalla legge n. 234/2021.
- Quota 100: 62 anni di età e 38 di contributi maturati entro il 31 dicembre 2021;
- Quota 102: 64 anni di età e 38 di contributi entro il 31 dicembre 2022.
6. Pensione anticipata flessibile
Requisiti per il 2023
(legge n. 197/2022)
- Età: 62 anni;
- Contributi: almeno 41 anni;
- Nota: calcolo pensione secondo il metodo contributivo.
Requisiti per il 2024
(legge n. 213/2023)
- Età: 62 anni;
- Contributi: 41 anni;
- Nota: anche in questo caso si applica il sistema contributivo.
Requisiti per il 2025
(articolo 14.1, D.L. n. 4/2019, come modificato dalla legge n. 207/2024)
- Età: 62 anni;
- Contributi: 41 anni;
- Calcolo: contributivo, secondo il d.lgs. n. 180/1997.
7. Lavoratori nel sistema contributivo puro
8. Domande al di fuori della piattaforma Polis:
- Al personale in servizio all’estero è consentito presentare l’istanza all’Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale.
- Il personale delle province di Trento, Bolzano e Aosta presenta le domande direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.
- Le domande di permanenza in servizio devono essere presentate in formato analogico o digitale all’Ufficio territorialmente competente. Si rende necessaria l’emissione di un provvedimento formale
APE sociale, pensione anticipata per i lavoratori precoci
APE sociale. Si tratta di disposizione confermata anche per il 2025. L’istanza di cessazione può essere presentata, in formato analogico o digitale entro il 31 agosto 2026, previo il riconoscimento del diritto da parte dell’INPS, dalle lavoratrici e dai lavoratori che abbiano un’ età anagrafica minima di 63 anni e 5 mesi. Il requisito contributivo è di almeno 30 anni di contributi per caregiver e invalidi, di 36 anni per coloro che svolgono da almeno sei anni in via continuativa attività c.d. gravose (docenti scuola infanzia e primaria)
Domande pregresse e attività istruttorie degli Uffici Scolastici
Per coloro che andranno in pensione dal 1° settembre 2026, gli Uffici Scolastici Territoriali dovranno fare una ricognizione delle pratiche ancora aperte relative a:
- ricongiunzione;
- riscatto;
- computo.
Si tratta di domande depositate entro il 31 agosto 2000 ma non ancora definite
