UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

Siglata l’ipotesi di contratto

UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

LA SCHEDA DI SINTESI CON LE NOVITÀ DEL NUOVO TESTO

Il giorno 26 marzo 2014, con la sigla dell’ipotesi di CCNI, sì è concluso il confronto tra il Miur e le organizzazioni sindacali sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e Ata, relativo all’anno scolastico 2014/15.
Per la Uil scuola hanno partecipato Proietti e Lacchei.
E’ stato mantenuto il precedente impianto contrattuale, le parti si sono limitate ad apportare alcuni elementi di chiarezza e a recepire le novità introdotte dalla Legge 128/13.
– All’art. 2, tra i destinatari delle utilizzazioni, è stata inserita la lettera e-1) che dà la possibilità ai neo immessi in ruolo dal precedente primo settembre trasferiti d’ufficio di presentare domanda;
– All’Art. 6-bis, al comma 1, si dà la possibilità di presentare la domanda di utilizzazione nei licei musicali e coreutici agli insegnanti di sostegno titolari delle classi di concorso A031, A032 e A077, in possesso dei titoli specifici, purché abbiano assolto l’obbligo quinquennale di permanenza sul sostegno.
Alla fine dell’art. 6-bis, per una più facile applicazione dell’articolato, è stato inserito un allegato che stabilisce l’ordine delle operazioni di utilizzo nei licei musicali.
 All’art. 8, comma 1, è stato chiarito che il personale beneficiario delle precedenze deve dichiarare il venir meno delle stesse entro il termine ultimo di scadenza delle domande;
– All’art. 8, punto IV, lettera i), per il personale docente e all’art. 18, punto IV, lettera h) per il personale Ata, è stato chiarito che, in presenza di figli con età inferiore a tre anni, la precedenza è riconosciuta ad entrambi i genitori;
– All’art. 7, comma 2, per il personale docente, e all’art. 17, comma 7, per il personale Ata, è stato chiarito che non è consentito presentare domanda di assegnazione provvisoria al personale di prima nomina, con decorrenza giuridica 1.09.2014.
– Art. 7, c.3: Come previsto dalla Legge 128/13, il blocco per chiedere l’assegnazione provvisoria in provincia diversa non sarà più quinquennale ma di soli tre anni. Pertanto, per l’anno scolastico 2014/15 possono chiedere l’assegnazione provvisoria per altra provincia tutti coloro che sono stati assunti nell’anno scolastico 2011/12, anche solo giuridicamente, o negli anni scolastici precedenti. Al blocco triennale per la mobilità interprovinciale fa eccezione il personale che beneficia delle precedenze previste all’art. 8, punti I, III, IV, VI e VII. Sempre all’art. 7 comma 3, è stato chiarito che, in presenza di figli con età superiore a tre anni e fino ad otto, entrambi i genitori, pur non avendo diritto a precedenza, possono presentare domanda di assegnazione provvisoria per altra provincia.

L’ipotesi di contratto siglata verrà inviata agli organi di controllo per il consueto iter di certificazione.  All’atto della firma definitiva dell’accordo verranno definite le date di scadenza di presentazione delle domande.