FAQ UIL SCUOLA PER AGGIORNAMENTO/INSERIMENTO GRADUATORIE DI ISTITUTO.

04/06/2017

FAQ UIL SCUOLA PER AGGIORNAMENTO/INSERIMENTO GRADUATORIE DI ISTITUTO.

Entro quando vanno presentate le domande?

Le domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e istituto devono essere presentate entro il termine del 24 giugno 2017.

Si aggiornano tutte le graduatorie di istituto?

No.

Sono aggiornate la seconda e la terza fascia.

Quando sarà aggiornata la prima fascia?

La prima fascia delle graduatorie di istituto sarà invece aggiornata a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020.

Che validità avranno le graduatorie?

Le graduatorie avranno validità triennale.

Saranno valide per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19 e 2019/20.

Ci sono delle graduatorie che non verranno aggiornate?

Sì.

Quali sono?

Non si procederà all’aggiornamento delle graduatorie di istituto relative alle classi di concorso:

A-66 ​Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica;

A-76 ​Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali con lingua di insegnamento slovena;

A-86 ​Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali in lingua tedesca e con lingua di insegnamento slovena;

B-29 ​Gabinetto fisioterapico;

B-30 ​Addetto all’ufficio tecnico;

B-31 ​Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici;

B-32 ​Esercitazioni di pratica professionale;

B-33 ​Assistente di Laboratorio.

Per quante province è possibile presentare domanda?

È possibile presentare domanda nelle graduatorie di un’unica provincia.

Dove vanno presentate le domande?

Le domande devono essere presentate ad una scuola a scelta degli interessati che gestirà la domanda.

Tale scuola deve essere indicata per prima nell’elencazione delle scuole prescelte nel Modello B. Nel caso nell’elenco siano presenti scuole di diversi ordini e gradi, la scuola prescelta deve appartenere all’ordine di grado superiore.

In che modalità devono essere presentare le domande?

Le domande vanno presentate in modalità cartacea.

I moduli di domanda devono essere spediti, con unico plico, con raccomandata A/R o consegnati a mano alla scuola cui è affidata la gestione.

In alternativa, il modello di domanda può essere trasmesso in formato digitale mediante PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata della scuola prescelta.

Quali sono i titoli di accesso per le rispettive fasce?

▪ Seconda fascia – docenti che sono in possesso di:

1. specifica abilitazione o specifica idoneità all’insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti o a seguito di partecipazione alle sessioni riservate (sono esclusi i Concorsi banditi con D.D.G. n.  82/2012, D.D.G. n. 105/2016, D.D.G. n.106/2016 e D.D.G. n.107/2016);

2. laurea in scienze della formazione primaria indirizzo infanzia per l’inclusione nella graduatoria di scuola per l’infanzia;

3. laurea in scienze della formazione primaria indirizzo primaria per l’inclusione nella graduatoria di scuola primaria;

4. diploma quadriennale di didattica della musica congiunto al diploma di scuola secondaria di secondo grado per l’inclusione nelle graduatorie 31/A e 32/A (ora A029-A030);

5. idoneità o abilitazione all’insegnamento rilasciato da uno degli Stati dell’Unione Europea nonché gli aspiranti col requisito della cittadinanza italiana o comunitaria che siano in possesso dell’idoneità o abilitazione conseguita in paesi extracomunitari e riconosciuta con provvedimento Direttoriale. I suddetti aspiranti devono possedere la certificazione attestante il requisito della conoscenza della lingua italiana di livello C1 o C2, a seconda che l’insegnamento riguardi materie tecnico-scientifiche o umanistiche.

6. Docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria in possesso del diploma di maturità magistrale, del diploma triennale di scuola magistrale o dei titoli sperimentali equiparati conseguiti entro l’anno scolastico 2001/02.

Inoltre, per le classi di concorso 31/A – 32/A e 77/A (ora A029-A030- A056), costituisce titolo di accesso, oltre al diploma di conservatorio (vecchio ordinamento) anche il diploma di secondo livello in discipline musicali (nuovo ordinamento).

▪ Terza fascia – docenti che sono in possesso di:

1. titolo di studio valido per l’accesso al richiesto insegnamento.

È possibile inserirsi nelle graduatorie di istituto del personale educativo?

Si.

Consentono l’accesso:

▪ la laurea in scienze della formazione primaria per l’indirizzo di scuola primaria;

▪ la laurea in scienze dell’educazione (L-19);

▪ titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale conseguiti entro l’a.s. 2001/2002, purché il titolo conseguito corrisponda a diploma di “Maturità magistrale”.

Quali modelli bisogna utilizzare?

▪ Modello B: per la richiesta delle istituzioni scolastiche prescelte deve essere utilizzato da tutti gli aspiranti che richiedono l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto.

▪ Modello A/1: deve essere utilizzato da coloro i quali richiedono l’inclusione in graduatoria di II fascia.

▪ Modello A/2: deve essere utilizzato da coloro i quali richiedono l’inclusione in graduatoria di III fascia e riguarda:

a) gli aspiranti che chiedono l’inclusione in III fascia soltanto per gli insegnamenti in cui non figuravano nelle precedenti graduatorie del triennio scolastico 2014/2017.

b) coloro che chiedono l’inclusione in III fascia soltanto per gli insegnamenti in cui già figuravano nelle precedenti graduatorie del triennio scolastico 2014/2017.

▪ Modello A/2-bis: deve  essere utilizzato dagli aspiranti che chiedono l’inclusione in terza fascia sia per insegnamenti per i quali erano già iscritti in graduatorie di terza fascia del precedente triennio scolastico 2014/17, che per nuovi insegnamenti.

È possibile accedere ai posti di sostegno?

Sì.

Di quali titoli bisogna essere in possesso?

a) di apposito titolo di specializzazione conseguito al termine di un corso teorico-pratico di durata biennale (art. 325 T.U. 297/1994. Sono validi altresì quali titoli di specializzazione i titoli conseguiti in base a norme vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975 n. 970);

b) del titolo di sostegno a seguito di corsi SSIS 400 ore o 800 ore.

c) della Laurea in scienze della formazione primaria con specifico modulo per il sostegno;

d) del diploma di specializzazione conseguito a seguito della frequenza dei corsi di cui  all’art. 13 del D.M. n. 249/2010 (minimo di 60 crediti formativi, comprendere almeno 300 ore di tirocinio pari a 12 crediti formativi universitari).

La specializzazione sul sostegno è direttamente correlata al grado di istruzione per la quale è stata conseguita?

Sì.

In particolare, in caso di abilitazioni verticali a cascata, la specializzazione sul sostegno conseguita con i nuovi corsi attivati in base al D.M. 10 settembre 2010 n. 249  e al D.M. 30 settembre 2011 non vale in automatico per tutti i gradi di scuola per i quali si è abilitati.

I titoli di accesso, i requisiti generali e i titoli valutabili devono essere posseduti entro una data specifica?

Sì.

Entro la data di scadenza dei termini di presentazione delle domande (24 giugno 2017).

Come potrà essere presentato il modello B scelta sedi?

Esclusivamente attraverso la modalità on line.

Tale modello dovrà essere inviato alla scuola alla quale sono stati indirizzati i modelli A/1, A/2 e A/2-bis.

Entro quanto dovrà essere presentato il modello B?

Si potrà presentare dal 1 al 20 luglio.

È possibile presentare un solo modello dello B?

Sì.

Nei limiti delle 20 istituzioni scolastiche.

Se il docente intende essere incluso sia in II che in III fascia, per gli insegnamenti per i quali è in possesso dei relativi titoli, dovrà comunque presentare un solo modello B?

Sì.

Complessivamente 20 sedi per tutti gli insegnamenti per i quali ha titolo ad essere inserito nelle rispettive graduatorie.

Qual è la procedura online per la presentazione del modello B?

Per l’utilizzo del sito internet sono previste due fasi, la prima propedeutica alla seconda:

a) registrazione del personale interessato secondo le procedure indicate nell’apposita sezione dedicata, “Istanze on line – presentazione delle Istanze via web – registrazione”, presente nel sito internet www.pubblica.istruzione.it;

b) inserimento della domanda via web; detta operazione viene effettuata nella sezione dedicata, “Istanze on line – presentazione delle Istanze via web – inserimento mod B”, presente sul sito internet del Ministero.

Per gli aspiranti residenti all’estero è prevista la registrazione al portale di istanze on line?

Sì.

Gli aspiranti residenti all’estero, o ivi stabilmente domiciliati, qualora non siano già registrati, effettuano la fase del riconoscimento prevista dalla procedura informatica POLIS presso la sede dell’Autorità Consolare Italiana.

È, comunque, ammessa la possibilità di presentare domanda di registrazione alla procedura POLIS tramite delega ad altra persona residente nel territorio italiano. Tale delega dovrà essere compilata e firmata a cura del richiedente. In questo caso sarà il delegato a recarsi presso la segreteria scolastica portando con sé il modulo di Delega stesso, il Modulo di Adesione debitamente compilato e le fotocopie di entrambi i documenti (del delegante e del delegato).

Quante istituzioni scolastiche si possono richiedere?

Si possono richiedere massimo 20 scuole appartenenti alla stessa provincia con il limite, per quanto riguarda la scuola dell’infanzia e primaria, di 10 istituzioni, di cui al massimo 2 circoli didattici.

Tale disposizione non è valida per le province dove vi è carenza numerica di una o altra tipologia di istituzione scolastica. In questo caso le competenti Direzioni regionali possono disporre che per tali province gli aspiranti possono presentare domanda nel numero complessivo di 10 istituzioni scolastiche, senza tener conto dei limiti prescritti.

È possibile dare la disponibilità per le “supplenze brevissime” (fino a 10 gg.)?

Sì.

Cosa è necessario fare?

I docenti della scuola dell’infanzia e primaria interessati possono chiedere, secondo le apposite modalità previste nel Modello B, fino ad un massimo di 7 scuole, col limite di 2 circoli didattici.

Coloro i quali sono già inseriti in graduatoria dovranno ridichiarare il titolo di accesso?

Sì.

Il titolo di accesso va sempre indicato anche se dichiarato in precedenza e quindi già valutato.

Coloro i quali sono già inseriti in graduatoria dovranno ridichiarare il punteggio precedente?

No.

A chi era già incluso nelle precedenti graduatorie, purché presenti domanda per la stessa fascia, sarà assegnato, tramite apposita dichiarazione di autocertificazione contenuta nei modelli A/1, A/2 e A/2-bis, il punteggio con cui figurava nelle relative graduatorie del triennio precedente.

A questo punteggio si aggiungerà quello conseguito successivamente alla data del 23 giugno 2014 sino al termine della scadenza di presentazione della domanda previsto per il 24 giugno 2017.

Cosa fare se il punteggio precedentemente dichiarato è stato oggetto di variazione?

Il docente lo dovrà dichiarare.

In questo caso, il dirigente scolastico della scuola alla quale è pervenuta la nuova domanda di supplenza farà gli opportuni accertamenti presso la scuola di precedente gestione della domanda.

Chi era già inserito nelle precedenti graduatorie deve ridichiarare i titoli?

No.

È infatti fatto esplicito divieto, a pena di esclusione dalla procedura, di riprodurre dichiarazioni relative a titoli e servizi già dichiarati per la medesima fascia in occasione della procedura relativa ai precedenti trienni scolastici 2011/14 e 2014/17, nonché ai bienni 2009/2010 e 2010/2011 che siano già stati sottoposti a giudizio di valutazione da parte della scuola che ha gestito la relativa domanda.

Potranno invece essere dichiarati anche titoli valutabili acquisiti prima del 23 giugno 2014 purché non presentati in precedenza.

C’è qualche eccezione?

Sì.

Devono dichiarare anche tutti i titoli e servizi dichiarati nei bienni e/o trienni precedenti gli aspiranti che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) aspiranti appartenenti alle classi di concorso A31 e A32 e A077 (ora A029-A030- A056) che intendano iscriversi nelle graduatorie relative alle nuove classi di concorso di cui al D.P.R. 19/2016 e che nel triennio precedente erano iscritti nelle graduatorie di Istituto dei Licei Musicali e Coreutici;

b) i docenti della classe di concorso A077 (ora A056) precedentemente iscritti nelle graduatorie di istituto di seconda fascia, in ragione della diversa Tabella di valutazione  approvata con il nuovo decreto. Sono fatti salvi i titoli artistici precedentemente dichiarati.

Chi ha acquisito i titoli di studio entro la data di entrata in vigore del nuovo D.P.R. n. 19/2016 delle classi di concorso a quale Regolamento deve fare riferimento? 

Coloro i quali, all’entrata in vigore del DPR n. 19/2016 (23 febbraio 2016), siano in possesso di titoli di studio validi per l’accesso alle pregresse classi di concorso ai sensi del DM 39/98 e del DM 22/2005, potranno fare riferimento a queste confluite nelle nuove.

Nelle nuove tabelle sono previsti nuovi titoli informatici?

No.

Non saranno inseriti nuovi titoli informatici rispetto al triennio precedente. Inoltre, è prevista una riduzione del punteggio, anche in relazione ai titoli informatici già presenti.

È prevista anche la valutazione per i titoli artistici?

Sì.

Solo per strumento musicale e per gli insegnamenti specifici del liceo Coreutico.

I titoli vanno autodichiarati?

Sì.

I candidati dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione.

C’è qualche eccezione?

Sì.

È fatta eccezione relativamente a:

a) titoli artistici da produrre per la prima volta dagli aspiranti all’insegnamento per le classi di concorso A-55, A-56, A57, A-58 e A-59 e A-63 di cui al D.P.R. n. 19/2016;

b) titoli di studio conseguiti all’estero;

c) dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito all’estero per l’insegnamento di conversazione in lingua straniera;

d) servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell’Unione Europea;

e) servizi di insegnamento prestati con contratti atipici.