La proposta di modifica n. 10.27 al DL 44/2021 presentata da Rampi del PD e recentemente approvata ha creato diverse polemiche e molta confusione in seguito all’articolo apparso su Orizzonte Scuola il 13 maggio che annuncia l’approvazione dell’emendamento e che nel testo confonde la laurea in scienze religiose con quella in scienze delle religioni LM64.
Il giorno seguente l’Onorevole Bianca Laura Granato di “Alternativa c’è”, senza cercare di capire o approfondire l’argomento si è lanciata in accuse pretestuose verso i presunti “raccomandati della curia”, parole inaccettabili in bocca a una rappresentante politica.
Vediamo di fare un po’ di chiarezza, riportiamo il testo dell’emendamento:
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali, per il reclutamento di personale delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 maggio 2001, n. 165, il possesso del titolo di laurea magistrale in scienze delle religioni (LM64), secondo la classificazione indicata dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, spiega i medesimi effetti del titolo di laurea magistrale in scienze storiche (LM84), scienze filosofiche (LM78) e in antropologia culturale ed etnologia (LM01).»
Come si può facilmente capire, l’emendamento propone, ai fini della partecipazione ai concorsi della PA, l’equiparazione della LM-64 con la LM-84 in Storia, la LM-78 in Filosofia, la LM-01 in Antropologia culturale. Si può tranquillamente verificare, consultando la tabella presente sul sito del Ministero dell’Istruzione, che il percorso di laurea magistrale universitario LM-64, in scienze delle religioni, dà accesso, già da diversi anni, a classi di concorso come la A018 e la A019, per le quali il candidato, come specificato sempre nella tabella, deve avere comunque compreso una serie di crediti o esami specifici all’interno del piano di studi.
Va inoltre precisato che un laureato in LM64 è un esperto/studioso in storia delle religioni e antropologia delle religioni: si tratta di un percorso storico, inserito in alcune facoltà di lettere-storia e filosofia di università statali italiane. Questo percorso non ha nulla a che vedere con il titolo conseguibile presso gli ISSR, laurea in scienze religiose, che è un titolo pontificio e che dà accesso, insieme al possesso dell’idoneità diocesana, all’insegnamento di religione cattolica, disciplina per cui non esiste classe di concorso. L’emendamento approvato NON ha nulla a che vedere con l’IRC e nemmeno con la laurea magistrale in scienze religiose conseguita presso gli ISSR. L’emendamento approvato riguarda ESCLUSIVAMENTE coloro che sono in possesso della LM64 laurea magistrale in scienze delle religioni che si consegue presso le università statali.
Il riconscimento civile della laurea magistrale Pontificia in scienze religiose, inoltre, non equipara il titolo alla LM64 che si consegue alle università statali.
Non è possibile ottenere ad oggi una equipollenza piena del titolo in scienze religiose, è possibile ottenere il riconoscimento civile del titolo Pontificio che è cosa diversa dalla equipollenza, anche se spesso le due procedure vengono confuse tra loro. Con la laurea magistrale in scienze religiose conseguita presso un’università pontificia e con riconoscimento statale è possibile, però, rivolgersi ad una facoltà statale dove per ottenere questa o altre lauree si potrà chiedere la convalida di alcuni esami e completare il percorso. Non esiste una procedura univoca perché questa convalida è a discrezione di ogni singolo Ateneo che segue regole proprie interne. Spesso il percorso viene riconosciuto per intero (magari con qualche debito formativo) e con esso si può accedere direttamente al biennio specialistico di laurea magistrale.
Detto ciò, l’emendamento in questione ha quindi semplicemente equiparato il corso di laurea LM64, agli altri LM84, LM78 e LM01 nell’accesso ai concorsi della pubblica amministrazione. Dire che i laureati in tale percorso universitario siano legati a filo doppio con la Chiesa e possano svolgere la mansione di insegnanti di religione, significa non aver compreso neppure l’argomento di cui tratta l’emendamento e sembra una forzatura grossolana utilizzata per screditare, ancora una volta, una categoria precisa di lavoratori.
La Segreteria Territoriale Uil Scuola Brescia
Il Coordinamento Nazionale Uil Scuola IRC