Percorsi INDIRE per le attività di sostegno per triennalisti
È stato pubblicato il Decreto n. 75 del 24 aprile 2025 a firma del Ministro dell’Istruzione e del Merito e dal Ministro dell’Università e della Ricerca, che istituisce i percorsi di specializzazione per le attività di sostegno riservati a chi ha almeno tre anni di servizio. L’iscrizione può avvenire presso INDIRE o presso una Università.
Possono accedere i docenti che hanno svolto, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti.
Nota bene:
▪ bisogna essere in possesso del titolo di accesso al grado richiesto al momento della presentazione della domanda (es. chi ha svolto i tre anni su sostegno nel I grado deve essere in possesso del titolo di accesso ad una delle classi di concorso del I grado – laurea idonea all’insegnamento/abilitazione);
▪ i tre anni devono essere stati svolti tutti nel medesimo grado di istruzione per cui si richiede l’accesso (es. 3 anni su posto di sostegno nel I grado o 3 anni su posto di sostegno nel II grado. Ai fini del triennio non è, quindi, previsto il servizio “misto”, es. 1 anno di servizio su posto di sostegno nel I grado e 2 anni nel II grado);
▪ i tre anni, negli ultimi cinque, sono conteggiati fino al 31/8/2024 (a.s. 2023/24). L’allegato B, infatti, ha calcolato il fabbisogno corrisponde al numero di docenti che nel quinquennio hanno svolto nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, alla data del 31 agosto 2024, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, sul medesimo grado di istruzione. Per cui, ai fini del triennio è al momento escluso l’anno scolastico in corso.
Gli anni scolastici da prendere in considerazione ai fini del quinquennio sono, quindi, 2019/20 – 2020/21 – 2021/22 – 2022/23 – 2023/24.
▪ per “anno scolastico” si intende il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie per almeno 180 giorni ovvero prestato continuativamente dal 1° febbraio agli scrutini finali ovvero, per la scuola dell’infanzia, entro il 30 giugno.
L’iscrizione ai percorsi di formazione preclude la possibilità di iscriversi agli stessi percorsi previsti per chi ha conseguito il titolo di sostegno all’estero.
I percorsi di formazione sono attivati dall’INDIRE ovvero dalle Università autonomamente o in convenzione con l’INDIRE.
A ciascun Direttore di corso possono essere assegnati fino ad un massimo di tre percorsi di formazione.
I percorsi sono attivati con un numero di corsisti compreso fra le cinquanta e le centocinquanta unità distinti per ogni grado di istruzione, fino al raggiungimento del numero massimo di posti assegnati all’INDIRE e alle Università.
Tutti coloro che sono in possesso dei requisiti di acceso presentano istanza di iscrizione ai percorsi erogati dall’INDIRE ovvero da una Università.
In caso di eccedenza di iscrizioni, l’INDIRE e le Università stilano proprie graduatorie distinte per grado di istruzione, assegnando priorità ai docenti con un numero di anni di servizio su posto di sostegno superiore a tre nel quinquennio di riferimento.
A parità di posizione prevale il docente più giovane.
Nel caso di mancato accoglimento dell’istanza di iscrizione, l’interessato può verificare la disponibilità di posti residui presso i percorsi autorizzati dal medesimo decreto.
Se le richieste non possono essere soddisfatte, le eccedenze di iscrizioni saranno trattate con priorità per un ulteriore ciclo di percorsi di formazione, eventualmente autorizzato dal Ministero dell’istruzione e del merito, da concludersi entro il 31 dicembre 2025.
I percorsi si concludono con l’esame finale.
L’esame finale consiste in un colloquio, da svolgersi in presenza, su un elaborato scritto concernente lo studio di un caso a scelta del corsista, in relazione all’esperienza professionale svolta in ambito scolastico, con particolare riguardo al quadro teorico di riferimento, alle scelte metodologico-didattiche adottate e all’uso di risorse e strumenti digitali che favoriscono l’inclusione.
Le sedi di svolgimento dell’esame finale sono individuate dall’INDIRE e dalle Università anche in collaborazione con le scuole polo per la formazione e comunicate agli Uffici scolastici regionali competenti territorialmente.
La commissione d’esame è composta dal direttore del corso o suo delegato, che la presiede, da due docenti che hanno svolto attività nel corso, nonché da un componente esterno designato dall’Ufficio scolastico regionale competente in riferimento alla sede d’esame, scelto fra i dirigenti tecnici, scolastici o amministrativi e che opera nell’ambito dell’esercizio delle proprie funzioni.
L’esame finale è superato da parte dei corsisti che hanno conseguito una valutazione non inferiore a 18/30. Il Ministro dell’istruzione e del merito.
La valutazione complessiva finale, espressa in trentesimi, è data dalla media aritmetica della somma dei punteggi ottenuti nelle valutazioni al termine di ciascun insegnamento e di ciascun laboratorio e del punteggio ottenuto nell’esame finale.
Il voto finale così calcolato viene arrotondato all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5.
Percorsi INDIRE per coloro che hanno conseguito il titolo di sostegno all’estero
È stato pubblicato il Decreto n. 77 del 24 aprile 2025 a firma del Ministro dell’Istruzione e del Merito e dal Ministro dell’Università e della Ricerca, che istituisce i percorsi di specializzazione universitaria e con l’Indire per le attività di sostegno riservate a chi ha conseguito il titolo di sostegno all’estero.
Chi può accedere – requisiti
Possono accedere i docenti il cui titolo conseguito all’estero abbia la seguente caratteristica:
▪ Ottenuto con successo presso un’università estera legalmente accreditata nel paese di origine, consistente in un percorso formativo sul sostegno ad alunni con disabilità di almeno 1500 ore
o in alternativa Sussista l’idoneità al conseguimento di almeno 60 CFU.
L’iscrizione ai percorsi di formazione è comunque subordinata alla rinuncia ad ogni istanza di riconoscimento del percorso formativo ovvero al contenzioso giurisdizionale pendente, per i quali, alla data del 1° giugno 2024, siano decorsi i termini di conclusione del relativo procedimento (120 giorni).
Per cui, anche nei casi di rigetto di riconoscimento del titolo notificati dopo il 1°giugno, se alla stessa data risultavano trascorsi i 120 giorni dalla presentazione della domanda di riconoscimento, si potrà accedere ai percorsi.
Nota bene:
La rinuncia al riconoscimento del titolo estero e al contenzioso in atto va trasmessa:
tramite piattaforma “Riconoscimento professione Docente”, in caso di istanze per il riconoscimento del percorso formativo svolto all’estero sul sostegno, formulate all’Amministrazione attraverso la predetta piattaforma;
PEC, in caso di istanze presentate all’Amministrazione in formato cartaceo.
L’iscrizione ai percorsi di formazione preclude la possibilità di iscriversi agli stessi percorsi previsti per chi ha almeno tre anni di servizio.
Coloro i quali sono in possesso dei requisiti richiesti ma non hanno maturato, alla data di presentazione della domanda, almeno un anno scolastico in Italia quali docenti su posto sostegno sullo specifico grado di interesse, devono conseguire 48 crediti formativi. Nel totale dei 48 CFU/ECTS sono previste attività di tirocinio per 12 CFU/ECTS.
Coloro i quali sono in possesso dei requisiti richiesti e hanno maturato, alla data di presentazione della domanda, almeno un anno scolastico in Italia quali docenti su posto sostegno sullo specifico grado di interesse, devono conseguire 36 CFU/ECTS. Non sono previste attività di tirocinio.
N.B. Per “anno scolastico” si intende il servizio prestato per almeno 180 giorni ovvero prestato continuativamente dal 1° febbraio agli scrutini finali ovvero, per la scuola dell’infanzia, entro il 30 giugno. I percorsi si svolgono in non meno di quattro mesi.
Si allegano le 2 schede tecniche
Corsi di specializzazione sul sostegno – tre anni di servizio – Scheda UIL Scuola
Corsi di specializzazione sul sostegno – titolo estero – Scheda UIL Scuola