RICORSO RECUPERO FERIE NON GODUTE DEGLI ULTIMI 10 ANNI PER DOCENTI PRECARI

La UIL Scuola Rua Brescia promuove il ricorso volto al recupero del pagamento dell’indennità sostitutiva per ferie non godute determinata dalla differenza tra i giorni di ferie maturati durante l’anno scolastico sottraendo i giorni di sospensione dell’attività didattica stabiliti dai rispettivi calendari scolastici regionali.

DEVI SAPERE CHE: La Suprema Corte di Cassazione, aderendo ai principi espressi dalla Corte di Giustizia dell’U.E. con ben tre sentenze (C-596/16-C570/16, C619/16, C684/16), ha fissato le regole per il riconoscimento economico delle ferie non fruite per il personale docente precario, affermando il seguente principio giuridico: “qualora il dipendente, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non abbia fruito di tutte le ferie, avrà diritto all’indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto in questione prima di tale cessazione, mediante un’adeguata informazione nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo, nel contempo rendendolo edotto, in modo accurato ed in tempo utile, della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie retribuite ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro”.

In sintesi, la Cassazione ha quindi stabilito che in nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto la fruizione delle stesse, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.

Di recente, la Corte di Cassazione (sent. 16715 di giugno 2024) ha affermato inoltre che:

  • i docenti assunti con contratto fino al 30/06 non possono essere collocati in ferie d’ufficio durante i periodi di sospensione delle lezioni stabiliti dai calendari regionali in assenza di una loro specifica richiesta;
  • in nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni, se non dopo essere stato invitato dal Dirigente Scolastico per iscritto a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva;
  • Tutti i docenti con contratto fino al 30/06 di ogni anno hanno diritto all’indennità per le ferie non espressamente richieste e quindi non godute durante i periodi di sospensione delle lezioni stabiliti dai calendari regionali;
  • Il docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno;

Dello stesso tenore la giurisprudenza di merito, la quale ha ritenuto che “i giorni di ferie complessivamente maturati dal docente, rimasti non goduti entro il termine delle lezioni (perché in numero superiore rispetto ai giorni di sospensione stabiliti dal calendario scolastico), debbano dar luogo alla corresponsione dell’indennità sostitutiva (monetizzazione)” – (Cfr C.D.A. di Torino).

CHI PUO’ PARTECIPARE AL RICORSO: Tutti i docenti (sia precari che attualmente in ruolo) che negli ultimi 10 anni abbiano sottoscritto contratti a tempo determinato con scadenza al 30/06.

COME FARE PER PARTECIPARE: Coloro che intendono aderire al ricorso possono completare il form e riceveranno le istruzioni:

https://forms.gle/ktRvRhDjHvQ7Xdq19

 

L’ADESIONE AL RICORSO È GRATUITA PER GLI ISCRITTI ALLA UIL SCUOLA RUA BRESCIA