Soggetti all’obbligo vaccinale

 La vaccinazione deve essere differita

per il personale assente dal servizio.

scheda esplicativa UIL Scuola

Stralcio della nota del capo dipartimento del Ministero Istruzione con note e riferimenti normativi.

1)Personale soggetto all’obbligo vaccinale
A partire dal 15 dicembre, l’obbligo vaccinale si applica a tutto il personale scolastico, incluso quello assente dal servizio per legittimi motivi, con la sola eccezione del personale indicato nella precedente propria nota 7 dicembre 2021, n. 1889/DPIT, il cui rapporto di lavoro risulti sospeso per collocamento fuori ruolo, comando, aspettativa per motivi di famiglia, mandato amministrativo, infermità, congedo per maternità, paternità, per dottorato di ricerca, sospensione disciplinare e cautelare.

Ferme restando le indicazioni fornite in ordine alle modalità di controllo mediante piattaforma SIDI (nota 14 dicembre 2021, n. 1337/DPPR), il dirigente scolastico, senza indugio, procede pertanto alla verifica della regolarità della posizione vaccinale sia del personale presente in servizio che di quello assente e invita quanti non in regola con l’obbligo vaccinale a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, uno dei seguenti documenti:

a) documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione;
b) attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa;
c) presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti
giorni dalla ricezione dell’invito;
d) insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.

Nei casi in cui la documentazione richiesta non pervenga entro il suddetto termine di cinque giorni, ai sensi dell’articolo 4-ter, comma 3, del decreto-legge n. 44/2021, i dirigenti scolastici, “accertano l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all’interessato.
L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”. La sospensione produce gli effetti ed ha la durata indicati nel medesimo articolo.

In allegato:

Obbligo vaccinale del personale scolastico – Pareri. (firmato IL CAPO DIPARTIMENTO Stefano Versari)

Obbligo vaccinale del lavoratore esente o assente dal servizio- Indicazioni UIL Scuola

 

La Segreteria Territoriale UIL SCUOLA BRESCIA