Decreto Sostegni e lavoratori fragili: proroga del lavoro agile fino al 30 giugno e periodo di assenza non computato nella malattia.

Decreto Sostegni e lavoratori fragili: proroga del lavoro agile fino al 30 giugno e periodo di assenza non computato nella malattia.

Una soluzione a metà. Serve un provvedimento specifico di salvaguardia per tutti i lavoratori fragili.

Per i lavoratori fragili è stata prorogata fino al 30 giugno 2021 la possibilità di svolgere l’attività lavorativa in modalità agile. Gli eventuali periodi di assenza non saranno considerati nel periodo di comporto della malattia.

L’art. 15 comma 1 del Decreto Sostegni modifica l’articolo 26, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:

– proroga fino al 30 giugno 2021 la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile;
– stabilisce che qualora l’attività non possa essere resa in modalità agile i periodi di assenza dal servizio non saranno computabili ai fini del periodo di comporto della malattia.

La norma interessa i lavoratori:
– in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
– in possesso di certificazione di immunodepressione;
– in possesso di certificazione di patologie oncologiche;
– che stanno svolgimento terapie salvavita.

Per tali lavoratori era stata prevista, fino al 28 di febbraio (Legge di Bilancio), la possibilità di svolgere il lavoro in modalità agile. Qualora questo non fosse stato possibile avrebbero fruito del periodo di assenza per malattia equiparato al “ricovero ospedaliero”.

Il Decreto Sostegni interviene quindi prorogando la possibilità del lavoro agile fino al 30 giugno e prevedendo altresì che qualora questi non si possa svolgere, gli eventuali periodi di assenza dal lavoro saranno completamente esclusi dal periodo di comporto della malattia.

Come ampiamente denunciato dalla UIL scuola, la norma originaria, prevedendo il periodo di malattia equiparato al solo “ricovero ospedaliero”, lasciava aperta, per il personale della Scuola, la questione del computo dell’assenza della malattia, la quale comunque andava a ridurre il periodo di malattia spettante al lavoratore.
Per tale motivo la UIL Scuola aveva rivendicato un provvedimento che doveva dare una adeguata soluzione per tutti i lavoratori che si trovano in condizioni di rischio derivanti da più patologie pregresse.

E’ comunque una soluzione a metà: rimane infatti invariata la situazione per tutti gli altri lavoratori dichiarati fragili dal medico competente e che non rientrano nelle categorie specifiche indicate dal decreto, la cui eventuale malattia d’ufficio, qualora non possano o rifiutino di essere adibiti ad altra mansione, non ha trovato, per l’ennesima volta, neanche in questo provvedimento adeguata soluzione.


La UIL Scuola, anche per tale personale, continuerà a rivendicare un provvedimento specifico di salvaguardia del reddito e del posto di lavoro che, al contrario, non sarebbe al momento assicurato.

La Segreteria Territoriale UIL Scuola Brescia