Riduzione oraria personale docente, i sindacati Flc-Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola Rua, Snals-Confsal e Gilda Unams hanno provveduto a pubblicare una nota ufficiale, sottoscritta dai rispettivi segretari: tale comunicato intende fornire chiarimenti sulla riduzione oraria per il personale docente dovuta all’emergenza Covid-19.
Nota sindacale su riduzione oraria personale docente
Ai sindacati, infatti, sono pervenute ‘ripetute segnalazioni relative a talune delibere del Collegio Docenti che prevederebbero la riduzione oraria d’insegnamento con il conseguente obbligo di recupero. Tale riduzione, qualora sia dovuta allo stato emergenziale del COVID-19, non può in realtà determinare alcun obbligo di recupero dell’orario di servizio, così come previsto sia dall’art. 28 CCNL 2007/2009, che dalle circolari ministeriali n. 243 del 22/9/1979 e n. 192 del 3/07/1980, in quanto dovuta a causa di forza maggiore. Ma, ancor prima, la relativa delibera andrebbe piuttosto adottata dal Consiglio d’Istituto, sicché le delibere del Collegio Docenti di che trattasi sono da considerarsi inficiate da radicale nullità.
Non è configurabile alcun obbligo per i docenti di recuperare le frazioni orarie oggetto di riduzione
Si ricorda inoltre che essendo il rapporto di lavoro del personale della scuola disciplinato dai principi civilistici sull’obbligazione nei contratti, il principio giuridico di riferimento è l’art. 1256 del Codice civile, che recita:
“L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore (nel nostro caso dipendente della scuola), la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell’adempimento”.
‘Nel caso della riduzione oraria per consentire le entrate scaglionate o i doppi turni imposti per l’emergenza Covid-19 – conclude la nota sindacale – non soltanto si tratta di una riduzione per giusta causa di forza maggiore, ma il problema riguarda anche tutte le classi di una scuola, quindi le ore, almeno quelle previste dall’art. 28, comma 8, del CCNL scuola 2006/2009, non andranno recuperate.
Riteniamo, dunque, che qualunque determinazione, intesa a ridurre l’orario di servizio dei Docenti per far fronte all’attuale esigenza emergenziale, non debba comportare alcun recupero.
Per questi motivi Vi invitiamo a rispettare le norme e quanto stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro e dal Codice Civile.
La Segreteria Territoriale UIL SCUOLA BRESCIA